A.E.R. – Istruzioni per l’uso

Non di rado, il contribuente recandosi agli sportelli preposti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (prima Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.), richiede la rateizzazione del debito prevista  per contribuenti privati e imprese che non riescono, per problemi di liquidità o altri motivi, a far fronte immediatamente al pagamento del debito entro i 60 giorni ordinari.

A tal fine, è possibile richiedere la rateazione della cartella esattoriale all’Agenzia Entrate Riscossione attraverso la presentazione di una specifica richiesta, chiamata istanza di rateazione, che consente appunto di dilazionare il debito in più rate di importo minimo di 100 euro.

La medesima procedura è prevista anche per l’adesione alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle”.  Difatti il contribuente recandosi personalmente presso gli sportelli preposti può richiedere di rottamare il suo debito.

Ma attenzione!

Il contribuente, prima di recarsi presso gli Uffici preposti per richiedere la rateizzazione del debito, dovrebbe essere pienamente consapevole  non solo dell’ammontare del debito stesso ma anche dei tributi che lo hanno formato, mettendolo in tal modo nella condizione di effettuare una scelta oculata e consapevole.

Prassi diffusissima è quella di far sottoscrivere al contribuente un modulo con il quale viene rateizzato il debito complessivo. Facendo così non si ha la possibilità di valutare se il debito sia composto o meno da pretese illegittime da parte dell’Agente della Riscossione in quanto fondate su crediti prescritti.

Si deve sottolineare che, nell’ipotesi di rateazione cosiddetta “a tutto debito”, il contribuente inconsapevole rischia di compromettere un’eventuale azione giudiziaria volta a far dichiarare la prescrizione di quei tributi (ovvero l’ANNULLAMENTO!) che costituiscono la base della pretesa dell’Agente della Riscossione nei suoi confronti.

Difatti, in un ipotetico giudizio, ben potrebbe sostenersi che il contribuente al momento della richiesta di rateazione era perfettamente consapevole dell’ammontare dei crediti, con la diretta conseguenza di un eventuale rigetto della domanda giudiziale proposta, seppur legittimamente.

Tale comportamento, contrario a minime norme etiche, è stato di recente sottolineato anche dalla Corte di Cassazione, la quale venuta a conoscenza della prassi utilizzata dall’Agente della Riscossione ha stabilito che :

«Il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito e quindi valido atto interruttivo della prescrizione, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione. I pagamenti parziali non possono ritenersi ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, considerato che potevano essere anche giustificati dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale, che può dare origine all’esecuzione forzata per il caso di inadempimento». Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza n. 18/2018.

E’ quindi evidente che alla luce di un comportamento scorretto tenuto dall’Agente della Riscossione, la giurisprudenza si è espressa in favore del contribuente.

Il consiglio resta comunque quello di rivolgersi a professionisti i quali a seguito dell’analisi della situazione debitoria del contribuente potranno agevolmente indirizzarlo circa le soluzioni più opportune, scongiurando in questo modo la possibilità di incappare nei tranelli che a tutt’oggi sono posti in essere a suo discapito.

Non aspettare che Equitalia se la prenda con te, fai valere i tuoi diritti, rivolgiti a professionisti capaci che sanno come risolvere la situazione. Chiamaci, analizziamo la tua situazione e troviamo la soluzione, l’abbiamo fatto per tante altre persone, lo possiamo fare anche per te.

 

Buona Vita!

Gianmario

Con la collaborazione dell’Avv. Nocera